Statuto
Statuto
Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Scientiae Fabri Civitatis Campaniae” in sigla "SFCC A.P.S.". L’Associazione ha sede legale in Via Luigi Einaudi n. 59, nel Comune di Campagna SA, cap. 84022. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea Generale ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Generale straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"
L’Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3 - Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art.4 - Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce l’insieme delle regole fondamentali di comportamento per la partecipazione all’organizzazione delle attività poste in essere dall’ Associazione.
Art. 5 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Art. 6 - Finalità
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità con l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 7 - Le attività dell’Associazione
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente Statuto:
Attività culturali e altre attività di interesse generale;
Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività di interesse generale;
Attività di raccolta fondi.
Art. 8 - Attività culturali e altre attività di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
promozione di iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo anche attraverso la divulgazione delle materie scientifiche in ogni loro forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
formazione universitaria e post-universitaria;
organizzazione di attività volte a guidare e orientare gli studenti italiani in materie scientifiche nella scelta del loro futuro percorso di studi e/o lavorativo; promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco;
la proposta, l’organizzazione e lo svolgimento diretto di eventi ed attività culturali quali veri momenti di aggregazione e promozione sociale sul territorio nazionale;
l’organizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni, di momenti di incontro, ritrovo e formazione, soggiorni, attività di animazione culturale, mostre e rassegne, saggi e conferenze di approfondimento della realtà attuale e dei progressi in ambito scientifico;
la promozione e organizzazione, anche in sinergia con gli Enti pubblici e le Istituzioni italiane, di ogni iniziativa ritenuta utile e di servizio alle fasce più deboli e disagiate, nonché persone in difficoltà della Cittadinanza, anche eventualmente strutturando o gestendo direttamente, se necessario, servizi di doposcuola e assistenza scolastica, spazi di ritrovo e ludoteche, Comunità e Beni Comuni, compresa la somministrazione al loro interno di alimenti e bevande ai partecipanti e terzi;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
la proposta, sviluppo e realizzazione di progetti e momenti educativi e di integrazione sociale nell’ambito intercomunale ed in tutto il territorio nazionale, finalizzati altresì a sensibilizzare i giovani, famiglie, anziani sulle problematiche sociali attuali;
la pubblicazione di periodici e/o gestione di siti web o mezzi di informazione/comunicazione social, notiziari riguardanti l’Associazione e le materie scientifiche;
radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri Soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tutte le attività di interesse generale sono svolte in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
Art. 9 - Attività complementari, secondarie e strumentali all’attività di interesse generale
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dai soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.
In particolare, l’Associazione può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentite agli Enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
Art. 10 - Attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. L’associazione può anche ricevere fondi tramite la partecipazione a bandi con specifiche proposte di progetto.
Art. 11 - Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri Enti del Terzo Settore e con Enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, ma anche indirette e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
Art. 12 - Ammissione ed esclusione dei soci
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della eventuale quota associativa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
La qualità di socio si perde:
per morte;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 13 - Diritti e doveri dei soci
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
godere dell’elettorato attivo e passivo per i soci maggiorenni;
votare in Assemblea, rappresentati da un associato delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – senza alcun limite temporale relativamente all’iscrizione nel libro degli associati.
ed il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Apporto dei volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti nazionali o esteri - che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.
Art 15 - Personale Retribuito
Per la gestione delle attività organizzate l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
Art. 16 - Responsabilità ed assicurazione degli associati
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 17 - Gli Organi Sociali
L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Sono organi dell’Associazione:
Assemblea dei Soci;
Consiglio Direttivo;
Presidente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs.. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 18 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente che è eventualmente eletto o in loro assenza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in termini di carica. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominato di volta in volta, e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 19 - I compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approvare il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare sull'esclusione degli associati;
deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 20 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore fino ad un massimo di tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art. 21 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera ,invece, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati; delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art. 22 - Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 23 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di n. 3 (tre) componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre (tre) e sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 24 - Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, può anche eleggere il Vicepresidente con funzioni vicarie.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 25 - Il Segretario
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea di volta in volta. Il segretario cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26 - Tesoriere
Il Tesoriere, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Comitato Esecutivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Comitato Esecutivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo ai fini della sua formale presentazione per l’approvazione in Assemblea Generale.
Tale incarico può essere ricoperto anche dal Presidente.
Art. 27 - Organo di controllo
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e composto esclusivamente da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’organo di controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai componenti dell’Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 28 - Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, ed è formato da un revisore contabile o società di revisione iscritti al relativo registro.
Art. 29 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017;
rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
Art. 30 - I beni
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 31 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 32 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 33 - Bilancio sociale e informativa sociale
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Art. 34 - Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
Art. 35 - Libri sociali obbligatori
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’Associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:
il libro degli associati;
registro dei volontari;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Art. 36 - Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione, il quale le metterà a disposizione entro 60 giorni presso la sede dell’Associazione.
Art. 37 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.117/2017.
Art. 38 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.